Perizie sulle firme grafometriche, quante differenze
Perizie sulle firme grafometriche, quante differenze: ecco come vengono rivoluzionati i processi
Due casi pratici del Tribunale del Lavoro di Velletri e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino permettono di approfondire in che modo cambiano le procedure per gli accertamenti forensi sulle firme grafometriche: un sistema totalmente diverso rispetto alle verifiche sulla carta
L’evoluzione tecnologica e informatica che ha interessato negli ultimi anni il mondo in cui viviamo ha prodotto cambiamenti significativi anche nei tribunali e nell’ambito delle consulenze in materia grafologica. Un settore in cui si sta attivando un cambiamento oggettivo: le consulenze in materia grafo-tecnica, tradizionalmente svolte su firme manoscritte su carta, attualmente iniziano ad essere espletate anche su firme grafometriche.In tali accertamenti le analisi tecniche devono avvalersi di procedure innovative e strumentazione adeguata, aspetti operativi di cui molti professionisti, sia periti che legali, sono ancora all’oscuro.Ormai molti soggetti disconoscono firme realizzate su dispositivi grafometrici. Purtroppo qualcuno si è spinto a decretare la fine della firma grafometrica in quanto sarebbe superata da nuovi dispositivi di firma digitale, ma i dati reali e oggettivi sull’uso di tale tecnologia ci indicano invece che sono numerose le firme apposte in tale modalità, soprattutto in ambito bancario.Negli ultimi cinque anni l’uso dei dispositivi di acquisizione di firme grafometriche ha visto un notevole incremento, per cui sul contenzioso avente ad oggetto disconoscimento di firme, iniziano proprio adesso i nuovi accertamenti tecnici nei Tribunali italiani.
Cosa ne pensano i consulenti
Abbiamo intervistato la grafologa forense Federica Fenzl CTU del Tribunale di Velletri[2] e la grafologa forense Paola Falcone CTU del Tribunale di Avellino[3] e CT della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale che proprio di recente sono state incaricate rispettivamente dal Tribunale del Lavoro di Velletri e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e si sono trovate ad affrontare questo tipo di accertamento, del tutto nuovo rispetto ai classici accertamenti su carta. L’indagine su firma grafometrica può essere, infatti, svolta solo da chi ha acquisito reali competenze in ambito grafometrico[4]; soprattutto, il consulente deve operare con flessibilità e approfondimento tecnico ma, data la particolare natura dell’accertamento, non deve mancare di quella iniziativa personale che è richiesta quando si affrontano novità in ambito professionale.Sebbene l’informazione sulle nuove tipologie di firme sia molto diffusa sul web, nella realtà operativa su tale tema manca ancora un reale approfondimento tecnico sia da parte di Giudici e Avvocati, ma soprattutto dei professionisti, grafologi giudiziari, che operano in questo settore. Eppure è doveroso riconoscere che la diffusione delle firme grafometriche rappresenta ormai una realtà consolidata per cui chi svolge la professione di grafologo forense deve essere adeguatamente preparato oppure dovrà avvalersi di un ausiliario esperto in accertamenti su firme grafometriche.Si è potuto riscontrare che, mentre i notai sono effettivamente preparati sull’evoluzione digitale e sulle procedure da adottare in casi di accertamenti su firma grafometrica, mancano le informazioni di base agli addetti degli istituti bancari che sono coinvolti nell’iter pratico e spesso non sono a conoscenza delle corrette procedure da adottare nel reperimento e consegna della documentazione, né sulle criticità legate al formato dei file e alle modalità di trattamento dei dati.
Le autorizzazioni e le informazioni da acquisire
Va segnalato che il consulente nominato dal Giudice, dopo le relative autorizzazioni, chiederà informazioni sul software e i dispositivi di acquisizione delle firme grafometriche proprio all’istituto bancario coinvolto nella controversia, e ciò è indispensabile per conoscere, nell’anno di apposizione delle sottoscrizioni, quale dispositivo e software sia stato usato.Purtroppo si deve constatare che anche tra i difensori che devono assistere clienti o banche nelle fasi di disconoscimento, spesso non vi è adeguata informazione in merito alla differenza tra accertamento su carta e su firma grafometrica.
Il punto di vista dei legali
Abbiamo intervistato alcuni studi legali e un avvocato del Tribunale di Napoli[5], esperto in controversie bancarie, che ha evidenziato le criticità legate ad una limitata conoscenza in merito ai software, alle modalità di acquisizione e al trattamento dei dati in caso di firme grafometriche. Ci è stato confermato che negli ultimi anni l’utilizzo della firma grafometrica ha sostituito nella gran parte delle operazioni la sottoscrizione autografa da cartaceo, diventando lo strumento primario per il raccoglimento delle sottoscrizioni nei rapporti bancari in generale, ben considerando che i testi approvati spesso vengono letti sommariamente dal cliente, prima della sottoscrizione.Con riferimento alla preparazione del personale bancario in merito al consenso informato e trattamento dei dati biometrici, il sistema è alquanto opaco e non trasparente in quanto talvolta non viene richiesto alcun consenso nel trattamento dei dati. Inoltre non vi è una adeguata informazione del personale bancario, che difficilmente è in grado di fornire informative e chiarimenti sulle modalità di conservazione dei dati correlati alle firme grafometriche. In base all’esperienza attuale in ambito legale il disconoscimento delle firme grafometriche non è ancora molto frequente, ma vi sono delle criticità legate alle modalità di acquisizione, che espongono al rischio che il cliente possa contestare il procedimento in quanto il testo da firmare potrebbe non essere stato correttamente sottoposto per l’approvazione.Allo stato attuale il sistema bancario è alquanto impreparato nella gestione del contenzioso in tema di firme grafometriche. Non vi sono, inoltre, precedenti giurisprudenziali noti dai quali poter trarre una valutazione in merito al rispetto delle stringenti regole per poter considerare valido il procedimento di sottoscrizione, anche in relazione agli obblighi di conservazione ed archiviazione dei dati.
Firma grafometrica, perché è un campo ancora inesplorato
È un campo giuridico poco esplorato nel quale si dovrà verificare nel tempo il rispetto della disciplina per il procedimento di acquisizione della firma grafometrica. È sempre da considerare il rischio legato ad un non corretto trattamento dei dati biometrici, che potrebbero astrattamente rendere riproducibile la sottoscrizione da parte di soggetti terzi.È fondamentale, pertanto, rendere conoscibile – da parte sia dei funzionari che degli utilizzatori – la modalità di funzionamento della strumentazione utilizzata dalla Banca, onde consentire un controllo sulla legittimità del procedimento di sottoscrizione in relazione al documento oggetto di approvazione. Nel primo accertamento, svolto da Federica Fenzl CTU e CT presso il Tribunale di Velletri, il Giudice aveva già ben definito il quesito con due punti distinti, il primo volto ad accertare se la firma sul modulo di consenso al rilascio di firma grafometrica (apposta su carta) fosse autografa, ed il secondo – in caso di firma autografa sul consenso – volto a proseguire con l’accertamento su numerose firme grafometriche.
Il primo step: il consenso firmato
Ricordiamo che l’utilizzo della firma grafometrica con valore di firma elettronica avanzata potrà avvenire solo sulla base di un consenso esplicitamente e liberamente manifestato mediante sottoscrizione di modulo che deve essere firmato preventivamente dal cliente.Il consulente tecnico CTU Federica Fenzl doveva, quindi, in primo luogo accertare la genuinità della firma su tale dichiarazione cartacea e poi – solo nel caso fosse risultata autografa – proseguire con l’indagine sulle firme grafometriche oggetto di contestazione. É stato quindi necessario fin da subito richiedere al Giudice alcune autorizzazioni ed in questi casi è sempre valido il principio “melius est abundare quam deficere”Il CTU aveva, pertanto, chiesto di essere autorizzato alle seguenti operazioni tecniche:
• accesso ai dati sensibili e ai dati biometrici
• autorizzazioni per acquisire e utilizzare comparative redatte con analogo software o affini
• autorizzazioni a redigere se necessario un saggio grafico su dispositivo grafometrico
Intanto va precisato che il software con cui erano stati acquisite le firme grafometriche era piuttosto obsoleto e non era stato aggiornato e questo impediva la consegna dei dati biometrici e anche dei dati in formato ISO[6] Per le firme acquisite prima dell’applicazione dello standard ISO, potrebbe essere difficile effettuare l’apertura dei file e/o visualizzare correttamente i dati biometrici con i nuovi dispositivi. Benché i parametri grafometrici rilevati siano sempre gli stessi (posizione, tempo, pressione, velocità) la modalità di rilevamento può variare a seconda del software e ciò comporta una difficoltà maggiore per il consulente nello studio del caso. È da considerare, inoltre, che spesso i software presso gli Istituti di credito non vengono adeguatamente aggiornati.La consulente tecnica d’ufficio, in una prima fase delle indagini, ha dovuto spiegare agli addetti della banca in quale modo doveva acquisire la documentazione oggetto di indagine e di quali strumenti aveva bisogno per farlo, chiarendo che ai fini dell’indagine peritale non erano sufficienti le stampe delle firme contestate per poter accedere ai dati biometrici.[7] La banca ha avuto, quindi, necessità di interfacciarsi con i propri tecnici informatici per trovare una soluzione adeguata.In questo caso la banca in questione era collegata, relativamente al Terzo Fiduciario e alla custodia della chiave di apertura dei file biometrici, ad uno studio notarile ben preparato sull’argomento, che operando in una “white room” (sala protetta) ha decriptato i dati verificando l’integrità degli stessi alla presenza della Consulente del Giudice, del tecnico informatico e dei funzionari preposti dalla banca, mentre il Consulente di parte non aveva ritenuto opportuno partecipare. Nel caso descritto, il software non era stato aggiornato e impediva il trasferimento dei dati in un formato fruibile dalla Consulente di ufficio con gli attuali software e dispositivi. Sono stati, pertanto, realizzati degli “screenshot” delle firme oggetto della verifica e dei relativi grafici e consegnati su supporto usb crittografato e consegnato direttamente ed esclusivamente alla consulente del Giudice. La consulente ha provveduto ad allegare tali documenti alla relazione tecnica, mettendoli a disposizione delle parti presso il suo studio.
Campionatura grafometrica affine e omogenea
In questo caso di indagine erano presenti numerosi documenti acquisiti con firme grafometriche e non disconosciute dal firmatario, che sono state utilizzate come scritture di confronto comparativo attendibile e certo e corrispondente al criterio di omogeneità[8], per cui non è stato necessario acquisire il saggio grafico su dispositivo grafometrico.
I parametri di valutazione per il confronto tra firme
Dopo l’acquisizione la Consulente di ufficio ha proceduto alla disamina dei dati in suo possesso e ha dovuto operare mettendo a frutto tutte le sue competenze per ottimizzare le immagini che non erano di alta qualità ed evidenziare i grafici e la firma statica. I parametri: pressione, velocità, asse y, asse x, tempo sono stati confrontati con le firme comparative rilasciate con analoga modalità grafometrica.Il giudizio conclusivo è stato espresso in scala di massima certezza tecnica in quanto il materiale di comparazione era idoneo e sufficiente alla valutazione e le convergenze di carattere sostanziale con rilevamento di analogie nei picchi pressori/ velocità/ tempo/ insieme alla correlazione con la statica ha permesso di comprovare l’autografia.
Incarichi in Procura su firme grafometriche
Nel secondo caso il perito grafologo giudiziario avv. Paola Falcone ha svolto l’incarico di consulente tecnico per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino e l’accertamento aveva ad oggetto un documento bancario. La CT, dopo aver visionato l’intero fascicolo, aveva constatato che si trattava di firme grafometriche e non di firme su carta (firme c.d. bagnate). Tale circostanza è stata poi confermata dalla Banca. La CT, dopo attenta ricerca, ha rinvenuto sempre presso la medesima banca altre firme grafometriche non disconosciute apposte dal soggetto con il medesimo strumento informatico, che sono state utilizzate come materiale di confronto.Preso atto della natura dell’accertamento, il perito grafologo avv. Paola Falcone ha chiesto al Giudice il rilascio delle seguenti autorizzazioni:
1. acquisizione in chiaro dei vettori grafometrici oggetto di studio ed analisi oltre che delle immagini sia delle firme grafometriche in verifica che di quelle grafometriche in comparazione;
2. acquisizione della duplica della copia informatica del file avente la medesima sequenza di bit dell’originale sia delle firme in verifica che delle comparative;
3. a lavorare con proprio hardware e con proprio software i vettori grafometrici delle firme in verifica e di quelle in comparazione con l’impiego dei tempi e degli strumenti necessari allo scopo, garantendo un alto livello di sicurezza dei dati stessi che verranno smaterializzati al termine dello svolgimento dell’indagine peritale;
4. ad estrarre dai vettori grafometrici immagini e grafici dell’analisi e di riportare gli stessi nell’ambito della redigenda perizia.
Decifratura dei dati biometrici e formato dei file
Una volta ottenute le chieste autorizzazioni, le operazioni peritali si svolgevano presso la sede centrale della Banca, alla presenza di alcuni Dirigenti dell’Istituto di credito e del responsabile della cyber security. Era presente da remoto il Terzo Fiduciario e detentore delle chiavi di decifratura dei dati grafometrici oggetto di perizia. Effettuate dal software tutte le verifiche di non compromissione dei singoli documenti e dei singoli dati biometrici, il terzo Fiduciario procedeva ad inserire la chiave di decifratura per ogni singola firma.Il dispositivo con il quale erano state acquisite le firme grafometriche risaliva ad oltre un decennio fa per cui i dati non risultavano leggibili con il software attualmente in uso e nella disponibilità della consulente. I dati biometrici (relativi a posizione, tempo, pressione, velocità) sono stati consegnati in formato “ISO 19794.dat” ed in formato “signature” ma è stato necessario aggiornare il formato di tali file per renderli leggibili con il software “Firma Certa Forense” di Namirial. In questo caso i file sono stati salvati su un dispositivo USB previamente formattato di proprietà del grafologo avv. Falcone e custoditi in una cartella compressa e protetta con password nota solo alla stessa consulente. Gli stessi dati sono stati dalla medesima custoditi fino al deposito della perizia e poi distrutti definitivamente.Da segnalare che i dipendenti dell’Istituto di Credito hanno dimostrato poca informazione sulle procedure da adottare in questa tipologia di accertamento. Tuttavia, l’ampio materiale di comparazione e la qualità dei dati acquisiti hanno consentito di esprimere il giudizio finale in termini di certa autografia.
Necessità di un’adeguata preparazione tecnica e peritale
La particolare tipologia di accertamento su firma grafometrica, in cui l’indagine viene svolta su dati numerici relativi a parametri biometrici, necessita di un’adeguata e specifica formazione volta ad affinare la preparazione su un’analisi grafologica non tradizionale, da affrontare con una mente “più matematica”.Da evidenziare che il perito incaricato dovrà operare con flessibilità e spirito di adattamento, facendo leva sulle competenze grafo-tecniche ma anche informatiche – che non devono mancare – sia per la lettura e l’analisi dei file che per la loro trasformazione in formati recenti compatibili con i software attualmente a disposizione, tenuto conto che spesso quelli forniti non risultano leggibili.
Conclusioni
Si sta quindi aprendo un nuovo scenario di indagini grafiche, dove le competenze necessarie per la risoluzione dei casi sono sempre più specifiche e settoriali. È fondamentale per il perito essere aggiornato sull’evoluzione degli accertamenti nell’era del digitale, acquisendo nuove competenze attraverso una adeguata formazione peritale anche sulla materia grafometrica.
Note
1. Le autrici fanno parte del team Lorenzoni-Panarello- Pascali- Di Chio del CE.S.GRAF e si occupano da diversi anni di studio delle firme grafometriche e delle possibilità di usufruire dei dispositivi grafometrici per apportare un valore aggiunto anche su perizie espletate su carta
2. Dott.ssa Federica Fenzl grafologa forense, Consulente e Perito al Tribunale Civile e Penale di Velletri (Roma),esperta in firme grafometriche facente parte del primo gruppo di ricerca su firma grafometrica presso il CE.S.GRAF Roma.
3. Avv. Paola Falcone, grafologa forense formata in ambito grafometrico presso il CE.S.GRAF Roma, Avvocato e ctu iscritta nell’elenco dei periti grafologi del Tribunale di Avellino – CT iscritta nell’elenco del periti consulenti grafologi della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino.
4. il CE.S.GRAF offre formazione in esperti in accertamenti su firme grafometriche, Lorella Lorenzoni- Alessandra Panarello -Bruna Pascali Emanuela Di Chio si occupano da anni di ricerca nel settore grafometrico.www.corsidigrafologia.it
5. Avv. Antonio De Simone
6. Poiché – soprattutto in caso di contenzioso – la firma grafometrica deve poter essere visualizzata ed analizzata con dispositivi e software diversi, è stato necessario realizzare un formato standard dei suoi parametri. A tal fine è stato creato il formato ISO/IEC 19794-7 (2014) che stabilisce le strutture dei dati biometrici e la rappresentazione dei parametri biometrici della sottoscrizione grafometrica.Attualmente lo standard in vigore relativamente ai Formati di scambio di dati biometrici —Dati delle serie temporali firma/segno, è indicato come ISO/IEC 19794-7:2021.
7. Ricordiamo che in caso di controversie sull’autenticità di firme grafometriche, secondo il Provvedimento previsto dal Garante nazionale (513-2014) il Consulente Tecnico di ufficio è autorizzato dal Giudice a contattare il Terzo Fiduciario, depositario della chiave di decifratura del certificato di protezione dei dati biometrici.
8. È sempre consigliabile operare con un confronto su materiale affine